Art. 10.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere non può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici.
      2. È fatta salva la possibilità di ulteriore impiego nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle procedure di selezione.
      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.