1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere non può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici.
2. È fatta salva la possibilità di ulteriore impiego nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle procedure di selezione.
3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.